Referendum: prum passaje

Una ValmarecchiaAl pò se daurì na sfessura plu ampla per i trei comuns ladins da souramont (Anpezo, Col y Fodom) de vegnì destachés da la provinzia de Belun y region Venet per vegnì metus permez aministrativamenter a la provinzia de Bulsan y a la region Trentin-Sudtirol. N ejempl él dantman. L prum passaje ti é sen tl garaté a 7 comuns dl’Auta Valmarecchia da passé da la region Marches a la region Emilia Romagna. Ai 29 de messel 2009 à la comiscion afars costituzionai dl Senat dla Republica aprové l provediment de destach-agregazion dl’Alta Valmarecchia da la region Marches (provinzia de Pesaro-Urbino) a la region Emilia-Romagna (provinzia de Rimini).

L provediment fova bele vegnù aprové da la Ciamena di deputés y sen aspétel demé plu la firma dl president dla republica, Giorgio Napolitano, y la publicazion tla Gaseta Ofiziala per jì en doura. Enfin a encuei él l prum caje de aplicazion dl secont coma dl articul 132 dla costituzion. Ti comuns de Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria y Talamello (Auta Valmarecchia) fova l referendum vegnù tegnù  ai 17-18.12.2006 sot al moto „Una Valmarecchia unita in Emilia-Romagna“, apresciapuech n ann dant dal referendum da souramont (ciala www.amiscdlaladinia.info per deplù informazions).

 

Chesta é la lege:

Legislatura 16º – Disegno di legge N. 1552

SENATO DELLA REPUBBLICA  XVI legislaura

Attesto che la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione), il 29 luglio 2009, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Pizzolante, Marchioni e Stracquadanio; Pini, Paolini e Raisi:

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Art. 1.

(Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna)

1. I comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

(Adempimenti amministrativi)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all’attuazione dell’articolo 1. Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell’interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l’amministrazione che, nell’ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall’attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d’intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.
2. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui all’articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell’assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1.
3. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
5. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell’ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell’ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.
6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE  VIZZINI

Al me plej(0)Al ne me plej nia(1)

805 iadesc liet

Ortiede inant tres

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